PATENTE A PUNTI PER ACCESSO AI CANTIERI ANNO 2024

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PATENTE A PUNTI PER ACCESSO AI CANTIERI ANNO 2024

La nuova Patente a Punti per la Sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi.

A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro.

Con un punteggio iniziale di 30 crediti, questo strumento mira a migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri, incentivando buone pratiche e conformità normativa.

Questo strumento è stato introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro, qualificando e monitorando il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza.

La patente rappresenta un’importante novità nel settore edile e rientra tra gli interventi previsti dal Governo per contrastare gli incidenti sul lavoro, un tema sempre più centrale nelle politiche di sicurezza.

PATENTE A PUNTI PER ACCESSO AI CANTIERI ANNO 2024

Cos’è la Patente a Crediti per la sicurezza in edilizia

La patente a crediti è un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni.

La finalità principale è incentivare le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza attraverso l’adozione di buone pratiche e il rispetto delle normative.

La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri, con alcune eccezioni: ne sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva (DURC), conformità fiscale e designazione del responsabile della sicurezza.

Chi è esonerato dalla patente a punti in edilizia

La patente a punti è obbligatoria per tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni, mentre restano esclusi i soggetti:

  • che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Dati riportati nella patente a punti e disponibilità pubblica delle informazioni

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
  • eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.

Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.

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Patente a punti: meccanismo di attribuzione dei crediti

Il punteggio iniziale della patente è fissato a 30 crediti, ma può crescere fino a un massimo di 100. L’incremento dei crediti avviene attraverso diversi fattori:

  • Storicità dell’azienda
  • Investimenti in sicurezza e formazione
  • Certificazioni e conformità
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Crediti aggiuntivi

Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 40, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

Possono essere attribuiti fino a 30 ulteriori crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  • possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
  • adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
  • almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
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Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  • dimensione dell’organico aziendale;
  • possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  • attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  • formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  • riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  • possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  • certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
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I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.

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In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

Incremento automatico dei crediti (art. 6)

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.

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A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL.

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Patente a punti: meccanismo di sospensione delle attività e di decurtazione dei crediti

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri. E’ però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

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L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
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Leggi il testo completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg

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